ATTIVITÀ SVOLTA

ell’ambito specifico lo Studio Tecnico fornisce la consulenza tecnica per la redazione di APE e AQE per edifici di civile abitazione, artigianali ed industriali mediante indagini e rilievi specifici. Nell’ambito della realizzazione di nuovi edifici (ambienti di lavoro e abitazioni private) e nel caso di interventi su edifici esistenti, l’attività di consulenza professionale è integrata con la progettazione e direzione lavori per la realizzazione del complesso edificio-impianto anche attraverso figure professionali, che collaborano con lo studio, e che conferiscono una maggior completezza alle problematiche che possono venire trattate.

IL PERCHÈ DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Nel nostro Paese il patrimonio costruito ha notevole consistenza ed è caratterizzato da vari tipi di degrado, con conseguenze negative sulle caratteristiche energetiche del complesso sistema. Da uno studio del CENSIS è emerso che il 60% del patrimonio edilizio è caratterizzato da degrado per ragioni costruttive; ciò ha come conseguenza diretta l’inefficienza energetica con consumi che oscillano tra i 100 e i 200 kW/mq anno. Le spese di un edificio poco efficiente possono perciò valutarsi in 5-10 volte maggiori di quelle di un edificio passivo. Nella maggior parte degli edifici vecchi, con isolamenti insignificanti, è chiaro che il potenziale di miglioramento e risparmio è assai elevato. Per sfruttare appieno questa potenzialità occorre un investimento economico che verrà tuttavia ampiamente ammortizzato con il risparmio sulle bollette dei consumi. L’energia consumata nell’edilizia residenziale per l’utilizzo di acqua calda e riscaldamento rappresenta un terzo dei consumi energetici nazionali; adeguando gli edifici si contribuisce a salvaguardare il clima e l’ambiente riducendo le emissioni di anidride carbonica. Il quadro normativo è molto vasto e complesso e, in maniera non esaustiva, può farsi riferimento alla direttiva 2002/91/CE, alla Legge 9/01/91 n.10, al DLgs 192/2005; al DLgs 311/2006; al DM 26/6/2009; alla Legge n. 90/2013, alla Delibera R. E-R n.1715/2016; alle norme UNI / TS 11300-1, 2, 3 e 4, CTI 14/2013, UNI EN 15193, direttiva 2010/31/UE, DM 26-06-2015.

La norma in generale prevede che dalla data del 24/07/2009 tutti gli immobili (esistenti, nuovi e/o ristrutturati) in singole o molteplici unità abitative, trasferiti integralmente od anche solo posti in locazione DEBBANO essere provvisti di un attestato (di certificazione o di qualificazione ) energetico redatto, a seconda delle casistiche e tipologie, da un tecnico abilitato: Il certificato energetico costituisce quindi il riassunto della capacità prestazionale a livello di consumi energetici del sistema edificio-impianto. Nel caso di nuovi edifici ovviamente costituisce l’atto finale che sancisce la progettazione (design rating) svolta in ottemperanza ai disposti normativi (Attestato di Qualificazione Energetica e, in caso di trasferimento e/o locazione successiva, Attestato di Prestazione Energetica); nell’ambito di edifici esistenti (trasferimento e/o locazioni di essi) l’Attestato di Prestazione Energetica rappresenta una ‘fotografia’ in quel preciso momento dell’equilibrio consumo-rendimento del sistema edifici-impianto dal punto di vista energetico. La validità del certificato energetico è di 10 anni a meno di interventi che modifichino la situazione al momento del rilascio.

Risulta quindi evidente che se per un edificio di nuova costruzione la redazione del AQE e del APE può essere fatta ragionevolmente valutando tutto il processo costruttivo (direzione lavori, fotografie, certificazioni dei componenti costruttivi e degli impianti) e non da ultimo con la relazione tecnica sulle dispersioni ex DLgs 311, nel caso di edifici esistenti (sprovvisti o meno di una relazione tecnica documentale ai sensi delle Legge 373 o Legge 10) è imprescindibile la verifica in loco della composizione dell’involucro edilizio in generale e della valutazione del sistema impiantistico in esso realizzato. L’ampia casistica che si può avere non consente di mettere a punto un metodo unico di indagine, tuttavia sarà necessario acquisire dati mediante controlli sui componenti edilizi (misurazioni geometriche, misurazione con flussimetri, ecc) e sugli impianti. L’attestato di prestazione energetica viene emesso in originale mediante una procedura, codificata e non alterabile presso la Regione, con la quale viene attributo un numero di protocollo progressivo.